messaggio promozionale

La patente a punti

Forte dell’esperienza già consolidata in altri Stati, anche nel nostro Paese è stata istituita la patente a punti.
La patente a punti
Tuttavia rispetto a quanto accade altrove la patente a punti in Italia ha assunto un aspetto più cautelare che punitivo, affiancandosi al sistema sanzionatorio vigente.
Non sono cambiate, in sostanza, le sanzioni che restano tuttora in vigore. Obiettivo della patente a punti, semmai, è quello di fornire un supporto e offrire un’azione di prevenzione ai fini della sicurezza stradale.
Il sistema dei punti infatti non dà luogo ad alcuna limitazione fino a quando non si raggiunge la perdita totale del credito (venti punti).
A chi si applica
A tutte le patenti già rilasciate ed a quelle nuove, all’atto del rilascio, viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è annotato all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dalDipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Quando avviene la decurtazione dei punti
La perdita di punti si verifica ogniqualvolta viene commessa una violazione che prevede una decurtazione del punteggio. Il punteggio viene stabilito in misura fissa e non è modificabile e in caso di rigetto del ricorso da parte dell’autorità amministrativa o da parte del giudice di pace, il punteggio rimane decurtato.
Come
Con il verbale consegnato al trasgressore dalla polizia stradale al momento dell’accertamento della violazione. Momento in cui, all’interessato, viene anche comunicata la perdita di punteggio prevista per l’infrazione commessa.Il comando di polizia da cui dipende l’organo che ha accertato la violazione deve comunicare all’Anagrafe nazionale, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione il nuovo punteggio.
Il momento della definizione ha luogo quando:
  • èstato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni;
  • non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro i sessanta giorni;
  • non è stato presentato, entro lo stesso termine, ricorso al prefetto od opposizione al giudice di pace (caso in cui il verbale diventa titolo esecutivo);
  • è stato presentato ricorso amministrativo al prefetto e questo si è concluso con l’emissione di un’ordinanza esecutiva;
  • è stata presentata al giudice di pace opposizione e questa si sia conclusa con l’emissione di sentenza definitiva.
Quanti
I casi e la misura in cui avviene la perdita dei punti sono stabiliti in totale accordo con il Codice stradale. Nel caso in cui il titolare della patente commetta contemporaneamente più violazioni commesse i punti negativi ascrivibili sono al massimo quindici. Un eccezione è prevista nel caso in cui per una delle violazioni commesse sia prevista la sospensione o la revoca della patente. Quando questo accade i punti si sommano senza tener conto del limite di quindici.
Punti premio
Quando il titolare della patente mantiene intatti i venti punti e per due anni consecutivi non commette violazioni che comportino la decurtazione del suo credito gli vengono attribuiti automaticamente due punti in più. Così avviene ogni due anni fino ad un massimo di cinque ovvero di dieci punti da aggiungere ai venti di partenza fino ad un totale massimo di trenta punti. Nel caso in cui si verifichi una violazione comportante la perdita di punti sulla patente, questi ultimi verranno decurtati da quelli maturati alla data dell’illecito.
Come controllare il proprio punteggio
Ad ogni violazione il nuovo punteggio viene comunicato all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che comunica all’interessato la variazione di punteggio subita. E’ possibile controllare in tempo reale lo stato del proprio punteggio mediante collegamento telematico con l’anagrafe stessa oppure telefonando al numero 848782782 del “Servizio informazione patente a punti”.
Recuperare i punti persi
Il carattere cautelare della nuovo sistema della patente a punti viene messo in risalto da una delle più innovative aggiunte al Codice della strada: l’istituzione dei corsi per recuperare i punti perduti a seguito di infrazioni soggette a penalità.Una novità dall’evidente carattere educativo che, portando gli automobilisti più indisciplinati di nuovo sui banchi di scuola per veri e propri corsi di recupero, permette di diffondere una maggiore conoscenza delle norme di disciplina e di sicurezza della circolazione stradale, con una ricaduta positiva in termini di contenimento degli incidenti stradali.Nel caso in cui siano decurtati i punti ma non si sia esaurito il punteggio massimo, i punti perdutipossono essere riacquistati nella misura di sei o nove con la frequenza di appositi corsi di aggiornamento presso le autoscuole o i soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati dal Dipartimento trasporti terrestri.
Possono essere recuperati:
  • sei punti per corso da tutti i titolari di patenti che abbiano già subito sottrazione di punti e che siano titolari di patente A1, A, B o B+E;
  • nove punti dai titolari di patente di categoria C, C+E, D, D+E e di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
Possono iscriversi ai corsi solo i conducenti che abbiano già ricevuto la comunicazione di decurtazione del loro punteggio.Al termine di ogni corso viene rilasciato un attestato di frequenza. Tale certificato verrà anche trasmesso all’ufficio del Dipartimento trasporti terrestri competente per territorio che provvederà ad aggiornare l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Esame di guida
Una volta esaurito l’intero credito della patente (venti punti), il titolare deve sottoporsi all’esame di idoneità previsto dall’art. 128 del codice, che disciplina la revisione della patente di guida. La revisione viene disposta dall’ufficio territoriale del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede a notificare all’interessato con apposito provvedimento. Con lo stesso provvedimento l’ufficio territoriale invita l’interessato a sottoporsi agli accertamenti di idoneità entro il termine di trenta giorni. Il provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o al Capo dello Stato.Se il titolare della patente non si sottopone agli accertamenti previsti entro i trenta giorni successivi alla data di notifica, la patente viene automaticamente sospesa a tempo indeterminato.La sospensione viene notificata dagli organi di polizia stradale che provvedono al ritiro della patente ed alla sua conservazione presso i propri uffici. Il titolare potrà rientrare in possesso della patente solo dopo aver sostenuto l’esame di revisione.
Neopatentati
Per i conducenti che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni (neopatentati), la decurtazione del punteggio viene attribuita in misura. Questo regime speciale, più severo, si applica soltanto ai conducenti che abbiano conseguito, per la prima volta, la patente di categoria B o superiore successivamente alla data del 1° ottobre 2003.
Conducenti stranieri
Il regime della patente a punti non vale solo per gli automobilisti italiani. Ferme rimanendo le modalità speciali previste per l’applicazione delle multe ai conducenti dei veicoli immatricolati nei paesi extra-europei, anche nei confronti di costoro vale la disciplina della patente a punti. Questo accade indistintamente per tutti gli automobilisti, anche quando provengano da Stati dove il sistema della patente a punti non è in vigore.La comunicazione del punteggio viene fatta nelle stesse forme e modalità previste per i titolari di patenti italiane a cura degli organi di polizia stradale, ovvero tramite la segnalazione all’apposita banca dati del Dipartimento trasporti terrestri del punteggio corrispondente all’infrazione commessa sul territorio italiano.Lo stabilisce l’art. 6-ter del D.L. n. 151/2003Le conseguenze sul titolare di patente straniera sono però, una volta raggiunti i venti punti di penalità, un tantino diverse, e cambiano in base al periodo in cui si verifica l’infrazione.
Ecco i casi, come elencati dal Dipartimento trasporti terrestri:
  • venti punti raggiunti nell’arco di un anno comportano la inibizione alla guida di veicoli a motore (ciclomotore compreso) sul territorio italiano per due anni;
  • venti punti raggiunti nell’arco di due anni comportano l’inibizione alla guida degli stessi veicoli per un anno;
  • venti punti raggiunti in un periodo di tempo compreso tra due e tre anni comportano la inibizione alla guida per sei mesi.
Conducente diverso dal titolare
Quando una violazione viene commessa da un conducente non identificato al momento dell'accertamento possono verificarsi due situazioni:
  • il proprietario dell'auto, una volta ricevuta dal comando di polizia la richiesta di fornire gli estremi del conducente risponde entro trenta giorni per fornire i dati richiesti e la sua eventuale giustificazione;
  • il proprietario, entro trenta giorni, dichiara all’organo di polizia stradale, di non essere in grado di fornire i dati del conducente ed il punteggio viene sottratto dalla patente del proprietario stesso.
I dati necessari per far ricadere in capo al conducente la responsabilità per l'infrazione commessa sono i seguenti:
  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • luogo di residenza;
  • categoria della patente;
  • numero e data del rilascio della patente;
  • autorità che l’ha rilasciata.
  1. La Patente a Punti ha disciplinato maggiormente gli automobilisti?

Vota per vedere i risultati

Clicca qui per vedere i risultati senza votare

  1. La Patente a Punti ha disciplinato maggiormente gli automobilisti?
    1. Si
      46%
    2. No
      54%
11179 risposte, non scientificamente valido, i risultati sono aggiornati ogni minuto.
Valuta questo articolo: PessimoPessimoNon buonoSufficienteBuonoEccellenteEccellente
Il tuo giudizio aiuterà gli utenti nel giudicare questo articolo