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I passaggi di proprietà
I passaggi di proprietà
Ogni passaggio di proprietà che riguarda il trasferimento di un bene registrato prefigura tutta una lunga serie di accorgimenti ed obblighi burocratici che è sempre bene conoscere, di seguito vi segnaliamo quelli più importanti.
Acquisto
Ad ogni trasferimento di proprietà corrisponde anche un trasferimento di obblighi e diritti (titolarità) proprio per questo al momento quando si vende un veicolo (auto o moto) registrato entro 60 giorni bisogna darne comunicazione alla Motorizzazione civile ed agli uffici competenti, a pena di sanzioni amministrative e accessorie (si arriva al ritiro della carta di circolazione).La Motorizzazione provvederà all’aggiornamento della carta di circolazione attraverso emissione di un tagliando adesivo che andrà poi collocato sul retro del libretto di circolazione che riporta i dati del nuovo proprietario.All’atto di richiesta alla motorizzazione vanno presentati i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di residenza dell’acquirente;
- fotocopia integrale fronte-retro del libretto di circolazione;
- fotocopia di un documento di identità;
- ricevute di versamento effettuate sui c/c postali n. 9001 per lire 10.000 e n. 4028 per lire 20.000.
Diverso invece il ruolo del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) che provvede all’emissione del nuovo certificato di proprietà previo il ritiro di quello vecchio o, in sua assenza, del foglio complementare.La richiesta deve essere corredata da:
- certificato di proprietà o foglio complementare;
- atto di vendita;
- dichiarazione sostitutiva di residenza solo nel caso in cui chi acquista è cittadino straniero.
La trascrizione al PRA prevede il versamento di un’imposta di trascrizione provinciale (IPT) direttamente agli sportelli. Oltre all’imposta provinciale, agli sportelli del PRA vengono versati emolumenti e bolli per le volture del CdP e del foglio complementare.Chi ottempera alla trascrizione in ritardo paga al PRA un importo maggiorato di sanzione ed interessi di mora. La sanzione, unica per ogni provincia d’Italia è pari al 30% dell’importo originariamente dovuto. Gli interessi vanno calcolati al tasso legale (per il 2000 2.5% annuo) e moltiplicati per il numero di giorni di ritardo. La sanzione va arrotondata alle 1.000 lire (superiori od inferiori a seconda che si superino o meno le 500 lire ), gli interessi vanno invece arrotondati alle 5 lire superiori. Per chi decide di pagare in ritardo è comunque possibile usufruire di uno sconto sulla sanzione (ravvedimento operoso) purché non sia trascorso più di un anno dalla scadenza dell’atto. Se la presentazione della pratica al PRA avviene entro il primo mese successivo alla scadenza (cioè dal 61° al 90° giorno dalla data dell’atto) la sanzione viene ridotta ad 1/8, per il restante periodo fino al compimento dell’anno dalla scadenza la sanzione viene ridotta ad 1/5. Successivamente la sanzione deve essere versata in misura intera. Tutto ciò non influisce sul calcolo degli interessi di mora.
Autentica notarile
Non è più necessaria invece (dal 4 luglio) l’autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi, cosa che ha consentito ai cittadini di risparmiare complessivamente 70 milioni di euro. Il venditore come alternativa può infatti recarsi anche in comune e autenticare la firma sull’atto di vendita. La dichiarazione unilaterale di vendita firmata dal solo venditore viene redatta sul retro del certificato di proprietà del veicolo o (in mancanza del certificato di proprietà) su un documento a parte e in questo caso va sottoscritta bilateralmente da parte del venditore e del compratore.
Vendita dell’auto
Nell’atto di vendita dell’auto si possono configurare le due ipotesi di vendita dell’auto ad un privato oppure ad un concessionario.
Vendita di auto ad un privato. Nel primo caso in cui sivende un veicolo ad un privato, occorreràredigere l'atto di vendita (con autentica della firma dell'intestatario) in favore dell'acquirente,consegnare all'acquirente il documento di proprietà del veicolo (il Certificato di Proprietà o il Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione. Spetta infatti all’acquirente trascrivere, entro 60 giorni, il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione del veicolo. E’ consigliabile in questo caso sincerarsi che l’acquirente abbia effettuare la trascrizione, in caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo e può trovarsi a dover rispondere di danni provocati a cose o persone provocate dalla circolazione del veicolo, adempimenti burocratici e pagamenti.
Vendita di auto ad un concessionario. Diversa la situazione di cessione ad un concessionario o ad un rivenditore di auto. In questo caso due sono le strade percorribili. La prima è quella della vendita del veicolo al concessionario (o rivenditore), cosa che prevede la redazione di un atto di vendita in favore della concessionaria (serve l’autentica della firma del venditore) e la consegna alla concessionaria il documento di proprietà del veicolo ( Certificato di Proprietà o Foglio Complementare) e della Carta di Circolazione. Toccherà al rivenditore poi trascrivere entro 60 giorni il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione. La legge prevede in questo caso particolari agevolazioni fiscali come l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione ed il pagamento dei diritti ACI in misura ridotta. La seconda invece è quella di consegna per successiva rivendita, in questo caso il venditore dovrà redigere una deve essere redatta la "procura a vendere" (autenticata e firmata dall'intestatario) in favore della concessionaria. In questo caso due sono le cose da non dimenticare: la prima è accertarsi che il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e che lo trasmetta alla Direzione Regionale delle Entrate (operazione che farà scattare l'interruzione dell'obbligo del pagamento del bollo auto). La seconda è accertarsi che il concessionario o il nuovo acquirente trascrivano al P.R.A. il successivo passaggio di proprietà; in caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo e può trovarsi a dover rispondere di danni provocati a cose o persone provocate dalla circolazione del veicolo, adempimenti burocratici e pagamenti.
Vendita di proprietario non intestatario
Può procedere alla vendita di un veicolo anche chi non ne risulti intestatario al PRA a condizione che se ne dichiari proprietario. Requisito necessario il possesso del Certificato di Proprietà o il foglio complementare anche se su di esso non vi sono i suoi dati. Va esplicitamente dichiarata la condizione di proprietario non intestatario e la trascrizione è assoggettata al doppio dell’imposta dovuta in condizioni di piena titolarità.
Ereditare un veicolo
Un caso particolare è rappresentato dall’acquisto mortis causa, in cui il trasferimento di proprietà non avviene per atto tra vivi ma in seguito ad un lascito da parte di un defunto.La prima cosa che va detta è che nel caso ci siano più eredi tutti diventano intestatari del veicolo salvo rinunce esplicite o diversamente stabilito nel testamento. Ai documenti già previsti per il trasferimento di proprietà tra vivi vanno aggiunti solo il certificato di morte o una dichiarazione sostitutiva di notorietà. Ciò che verrà trascritto non sarà più un atto di vendita ma una richiesta autenticata di intestazione a nome degli eredi del veicolo.Nel caso in cui uno o più eredi rinuncino all’eredità occorre presentare esplicito atto di rinuncia all’eredità redatto dal notaio, mentre se il defunto ha lasciato testamento occorrerà presentare il verbale di pubblicazione del testamento olografo redatto dal notaio. Attenzione, perché se gli eredi decidono di vendere il veicolo ereditato la trascrizione raddoppia: accettazione dell’eredità e successiva vendita, ognuna delle quali assoggettata al pagamento dell’imposta di trascrizione provinciale (IPT).