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Perdita di Documenti
Nel caso in cui una persona fisica subisca il furto, lo smarrimento o la sottrazione e distruzione di un documento di guida (patente e carta di circolazione), il titolare del documento dovrà, entro 48 ore, sporgere denuncia agli organi di polizia compilando l’apposito modulo.
Patente di guida
Per la denuncia serve un documento di riconoscimento e due fotografie formato tessera su fondo bianco uguali. Verrà rilasciato un permesso provvisorio valido fino alla consegna del duplicato della patente. Dal momento del rilascio la patente indicata nella denuncia non è più valida e se il conducente la ritrova o ne rientra in possesso dovrà distruggerla. La procedura del rilascio del duplicato è di competenza dell’Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a spedire il nuovo documento all’indirizzo del denunciante e in alcuni casi degli UMC competenti ad esempio del duplicato per deterioramento. Dopo l’emissione, passati tre mesi di giacenza del duplicato presso gli uffici gli UMC invitano gli interessati a ritirarlo. In caso di mancato ritiro passati sei mesi dalla scadenza di validità della patente provvederanno alla sua distruzione annotando l’annullamento nel sistema informatico. Qualora l’interessato chiedesse di ritirare il documento distrutto uno nuovo verrà emesso.
Carta di circolazione
La denuncia per la carta di circolazione va presentata ad un organo di polizia entro 48 ore nei seguenti casi:
- perdita della carta di circolazione per smarrimento;
- perdita della carta di circolazione per furto;
- distruzione della carta;
- deterioramento per cattiva conservazione o casuale danneggiamento.
La carta di circolazione è da considerasi deteriorata quando i dati identificativi del veicolo e del titolare in essa riprodotti non sono più "perfettamente" leggibili, ciò implica l’impossibilità e la difficoltà di lettura dei dati in essa contenuti (targa, telaio, data immatricolazione, intestazione, etc.) e la perdita di integrità del supporto (carta rotta, divisa in più parti, macchiata gravemente, etc.) .Se il fatto è avvenuto all'estero e la denuncia è stata fatta nel paese straniero, essa deve essere comunque ripresentata alle autorità italiane competenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, ecc.) al rientro in patria. La denuncia va fatta presso la Polizia di stato che, una volta raccolta la denuncia si accerta, presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, se il duplicato della carta di circolazione può essere estratto direttamente dall'Ufficio Centrale Operativo oppure se deve essere richiesto direttamente dal titolare del documento all'Ufficio provinciale periferico del DTT.
Due i casi:
- se risulta che il duplicato della carta può essere estratto dall'archivio nazionale elettronico dei veicoli presso il DTT, l'organo di polizia , al momento del rilascio del permesso provvisorio di circolazione (valido 90 giorni) avverte il titolare che il duplicato del libretto verrà recapitato al suo domicilio a mezzo posta-contrassegno;
- se risulta, diversamente, che il duplicato della carta non può essere estratto dall'archivio nazionale elettronico dei veicoli presso il DTT, l'organo di polizia , al momento del rilascio del permesso provvisorio di circolazione (valido 90 giorni), avvertirà l'intestatario di provvedere in proprio alla richiesta del duplicato della carta all'ufficio periferico provinciale del DTT entro il termine fissato dalla data di scadenza del documento sostitutivo provvisorio.
Nel caso in cui il deterioramento della carta di circolazione ne renda impossibile la lettura, il titolare ne può richiedere il duplicato esclusivamente attraverso domanda all'Ufficio provinciale del DTT direttamente o tramite un’agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
Nel primo caso i documenti necessari sono i seguenti:
- permesso provvisorio di guida (rilasciato dal posto di polizia all'atto della denuncia);
- certificato di proprietà o foglio complementare denuncia relativa alla carta di circolazione ;
- fotocopia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità.(se la richiesta del duplicato è fatta da un cittadino extracomunitario).
L'Ufficio periferico del DTT rilascia un "foglio di via" provvisorio da restituire al momento della consegna della nuova carta di circolazione.